Amianto, piombo e PCB nei cantieri di ristrutturazione: cosa prevede la legge
Un modello operativo svizzero per la gestione del rischio amianto, piombo e PCB nei cantieri di ristrutturazione, con i riferimenti al D.Lgs. 81/2008.

- Negli edifici anteriori al 1992 il datore di lavoro deve presumere la presenza di amianto e indagare prima dei lavori (art. 248 D.Lgs. 81/2008)
- Il valore limite di esposizione all'amianto resta a 0,01 fibre/cm3 (TWA 8 ore) fino al 20 dicembre 2029 (art. 254)
- Oltre all'amianto, nei materiali edilizi storici si trovano PCB, IPA da catrame e piombo nelle vernici anticorrosive
- La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti è obbligatoria almeno ogni tre anni (art. 259)
Un modello operativo elaborato dalla Suva, l'istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, per la gestione del rischio chimico nei cantieri di ristrutturazione offre uno spunto di confronto utile anche per i coordinatori della sicurezza e le imprese edili italiane, alle prese con gli stessi materiali nocivi incorporati negli edifici costruiti prima degli anni '90: amianto, piombo, PCB e idrocarburi policiclici aromatici.
Cosa dice la norma italiana
In Italia il riferimento resta il D.Lgs. 81/2008. L'art. 248 stabilisce che prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli immobili più datati l'obbligo si fa più stringente: per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. La Legge 257/1992, che ha sancito il bando dell'amianto in Italia, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992.
Sul fronte dell'esposizione, l'art. 254 fissa un limite preciso: fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Per i lavoratori esposti scatta inoltre l'obbligo di sorveglianza sanitaria: l'art. 259 prevede che i lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Non solo amianto
Il modello elvetico richiama l'attenzione anche su sostanze meno note ma altrettanto rilevanti nei cantieri di ristrutturazione: i PCB usati fino alla metà degli anni '70 in sigillanti e stucchi, gli IPA contenuti nel catrame impiegato come impermeabilizzante fino agli anni '90, e il piombo nelle vernici anticorrosive storiche come il minio. Per tutti questi materiali la diagnosi preventiva, l'aggiornamento del DVR e del POS, l'uso di DPI adeguati (maschere FFP3, tute monouso, guanti chimici) e il coinvolgimento del medico competente restano i passaggi operativi da seguire prima di avviare interventi su edifici datati.
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