Responsabilità solidale negli appalti: obblighi lungo tutta la filiera nel 2026
L'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 vincola il committente in solido con appaltatori e subappaltatori: cosa cambia con la legge 198/2025 e come dimostrare la vigilanza.
- L'art. 29 D.Lgs. 276/2003 rende il committente responsabile in solido con appaltatore e subappaltatori per retribuzioni e contributi, fino a 2 anni dalla fine del contratto
- La legge 198/2025 (conversione del DL 159/2025) introduce il badge di cantiere digitale con codice anticontraffazione per tracciare i lavoratori in appalto e subappalto
- L'art. 26 D.Lgs. 81/2008 impone lo scambio di informazioni sui rischi e la cooperazione tra committente e appaltatore, formalizzati nel DUVRI
- La giurisprudenza richiede non solo di controllare i fornitori ma di poter dimostrare verifiche periodiche e tracciabili
Chi affida lavori o servizi in appalto resta responsabile anche per quello che succede a valle, nella catena dei subappalti. È il principio racchiuso nell'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, che nel 2026 torna al centro dell'attenzione di chi gestisce fornitori esterni, soprattutto nei settori che fanno largo uso di esternalizzazioni: manutenzione, logistica, pulizie industriali, controlli specialistici.
Cosa prevede la norma
La norma prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto. La responsabilità corre quindi lungo tutta la filiera: più si allunga la catena dei subappalti, più aumentano i rapporti su cui il committente può essere chiamato a rispondere.
Il badge di cantiere digitale
Un ulteriore tassello arriva dalla legge 198/2025, di conversione del decreto-legge 159/2025. Il provvedimento ha previsto l'istituzione del badge di cantiere, una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione e resa disponibile gratuitamente al lavoratore anche in modalità digitale, tramite strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL. Per i cantieri edili ordinari, pubblici e privati, la piena operatività del nuovo sistema è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, che alla data odierna non risulta ancora pubblicato: fino a quel momento resta in vigore l'obbligo tradizionale della tessera di riconoscimento previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Vigilanza e DUVRI
Sul fronte sicurezza, l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 impone a committente e appaltatore di condividere le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione, formalizzando il tutto, quando previsto, nel DUVRI. La sola verifica documentale all'avvio del rapporto non è sufficiente: gli obblighi retributivi e contributivi maturano per tutta la durata del contratto, quindi occorre un monitoraggio continuativo del DURC e della documentazione dei fornitori, con tracciabilità delle verifiche effettuate.
Cosa cambia per le imprese
Per gli uffici che gestiscono appalti e subappalti la conseguenza pratica è la necessità di tenere sotto controllo un volume crescente di documenti - DURC, idoneità tecnico-professionale, formazione, polizze assicurative - aggiornati con cadenza periodica e non una tantum, in modo da poter dimostrare, in caso di controllo, quando è stata fatta l'ultima verifica e come sono state gestite eventuali anomalie.
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