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Detrazione IVA: il termine si allunga al secondo anno successivo

Il decreto Omnibus 148/2026 allunga i termini per detrarre l'IVA e registrare le fatture passive: due anni in più rispetto alle regole precedenti.

Detrazione IVA: il termine si allunga al secondo anno successivo
Immagine generata con IA
In breve
  • Il diritto alla detrazione IVA si può esercitare entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui è sorto
  • Anche la registrazione delle fatture passive ha due anni in più di tempo rispetto alla ricezione del documento
  • Le modifiche sono in vigore dal 12 agosto 2026 e riguardano gli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972
  • Non si tratta di un termine fisso di 24 mesi: la scadenza resta ancorata alla dichiarazione annuale IVA

Le imprese e i professionisti titolari di partita IVA, compresi i centri estetici e le attività di servizi alla persona, avranno più tempo per recuperare l'imposta sugli acquisti e per mettere in regola la contabilità delle fatture ricevute. Lo prevede il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, cosiddetto decreto Omnibus, che modifica le regole sulla detrazione IVA contenute nel DPR 633/1972.

Cosa cambia in concreto

Il decreto Omnibus amplia i termini IVA: la detrazione potrà essere esercitata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, mentre la fattura passiva potrà essere registrata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione. Un punto che vale la pena chiarire subito: il rinvio non equivale a un termine fisso di 24 mesi, perché la scadenza resta legata alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e non a un conteggio mobile dalla data della fattura.

L'intervento è contenuto nell'articolo 12 del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026, n. 185, ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, che dispone l'ampliamento del termine entro il quale il soggetto passivo IVA può esercitare il diritto alla detrazione, nonché quello entro il quale deve registrare le fatture ricevute. Per chi gestisce in prima persona o tramite il proprio commercialista la contabilità dell'attività, significa un margine più ampio per recuperare l'imposta su acquisti di attrezzature, prodotti o servizi professionali anche quando la fattura arriva in ritardo o viene registrata con qualche mese di scostamento.

Il contesto normativo

La modifica riguarda gli articoli 19 (Detrazione) e 25 (Registrazione degli acquisti) del DPR 633/1972 e, come segnalato dalla stessa fonte istituzionale, recepisce principi espressi in una pronuncia del Tribunale dell'Unione europea. Le stesse regole, inoltre, sono state coordinate con il nuovo impianto normativo: le modifiche sono coordinate anche con il nuovo Testo unico IVA applicabile dal 2027.

Resta da sciogliere un nodo pratico segnalato da diversi studi professionali: il decreto non contiene una disciplina transitoria esplicita, quindi non è ancora del tutto chiaro se l'allungamento dei termini si applichi anche ai diritti alla detrazione sorti prima del 12 agosto 2026. Per le fatture relative ad acquisti effettuati nei mesi scorsi, è opportuno verificare con il proprio consulente fiscale quale termine applicare caso per caso, prima di considerare decaduto un credito IVA non ancora recuperato.

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