Acconto imposte 2026: chi deve versarlo entro il 30 novembre e come calcolarlo
Entro il 30 novembre 2026 scade il secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP. Soglie, metodo storico o previsionale e rischi di un versamento insufficiente.

- Versamento omesso o insufficiente: sanzione base ridotta con ravvedimento operoso
Il 30 novembre 2026 (salvo lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo se la data cade di festivo) è il termine entro cui imprese, professionisti e persone fisiche devono versare il secondo o unico acconto di IRPEF, IRES e IRAP. Per molti contribuenti è, come segnala il sito Sibill, tra giugno e luglio cadono saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, mentre a fine novembre scade il secondo acconto, spesso l'importo più consistente del semestre.
Chi deve versarlo
Secondo le regole ordinarie richiamate dall'Agenzia delle Entrate, la scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è il 30 novembre, con due rate se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro: la prima pari al 40% entro il 30 giugno e la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre. Per i soggetti ISA, ciascuna delle due rate è pari al 50% dell'acconto dovuto.
L'obbligo scatta solo sopra determinate soglie. Per l'IRPEF l'acconto è pari al 100% dell'imposta dell'anno precedente, individuata nel rigo differenza della dichiarazione, ma non è dovuto se tale rigo non supera 51,65 euro: sotto questa soglia non si versa alcun acconto. Per l'IRES la soglia di esonero è diversa: per l'IRES la soglia è di 20,66 euro. Se l'importo complessivo resta sotto 257,52 euro, non si effettua la suddivisione in due rate: l'intero importo si versa in unica soluzione entro il 30 novembre 2026.
Metodo storico o previsionale
Il calcolo può basarsi su due criteri alternativi. Con il metodo storico l'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, cioè il cosiddetto rigo differenza della dichiarazione: è l'opzione priva di rischi, perché fondata su un dato già certo. Con il metodo previsionale, invece, si versa un acconto commisurato all'imposta che il contribuente stima di dover effettivamente corrispondere per l'anno in corso, con il vantaggio di un esborso potenzialmente inferiore ma con un margine di rischio: la soglia di tolleranza è pari al 20% dell'acconto dovuto con il metodo storico, e versamenti inferiori a questa soglia espongono il contribuente alla sanzione sull'insufficiente versamento, oltre agli interessi legali.
È inoltre possibile adottare metodi diversi per tributi diversi o anche tra prima e seconda rata: come ricorda Ipsoa, per i diversi tributi è possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto, oppure utilizzare il metodo storico per il versamento della prima rata e quello previsionale per la seconda.
Niente rateizzazione a novembre
A differenza del saldo e della prima rata di giugno, la seconda rata non ammette dilazioni: la seconda rata dell'acconto IRPEF, in scadenza il 30 novembre 2026, non è in alcun caso rateizzabile. La stessa regola vale per i contribuenti in regime forfettario, che versano l'acconto di novembre in un'unica soluzione.
Cosa succede in caso di omesso o insufficiente versamento
Chi non versa, versa in ritardo o calcola un acconto previsionale troppo basso è soggetto a sanzione. Dal 1° settembre 2024 la misura ordinaria è stata ridotta: le sanzioni per omesso versamento imposte sono disciplinate dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, modificato dal D.Lgs. n. 87/2024 con effetto dal 1° settembre 2024, che ha ridotto la misura ordinaria dal 30% al 25% dell'importo non versato. La sanzione può essere ridotta spontaneamente tramite ravvedimento operoso: secondo l'Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all'1,25% dell'imposta dovuta (calcolo riferito alla sanzione base del 12,5% applicabile ai ritardi entro 90 giorni); oltre tale termine le riduzioni diminuiscono progressivamente.
Informazioni pratiche
- Scadenza: 30 novembre 2026 (verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate eventuali proroghe per soggetti ISA e forfettari).
- Versamento: modello F24, anche in compensazione con crediti disponibili.
- Soglie di esonero: 51,65 euro per IRPEF e imposte sostitutive; 20,66 euro per IRES.
- Rateizzazione: non ammessa per la seconda rata di novembre.
- Per approfondire: istruzioni al modello Redditi 2026 e pagina "Imposte sui redditi" sul sito dell'Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it). Per casi specifici è opportuno rivolgersi al proprio commercialista o consulente fiscale.
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