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AIA: dal 12 novembre nuove regole su Sistema di Gestione Ambientale

Il D.Lgs. 197/2026 recepisce la direttiva IED 2.0: obbligo di Sistema di Gestione Ambientale per le installazioni AIA entro il 1° luglio 2030.

AIA: dal 12 novembre nuove regole su Sistema di Gestione Ambientale
In breve
  • Piano di trasformazione verso la neutralità climatica da integrare nel SGA entro il 30 giugno 2030, con verifica entro il 30 giugno 2031

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026 il D.Lgs. 28 settembre 2026, n. 197, che entra in vigore il 12 novembre 2026. Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2024/1785, nota come IED 2.0, e modifica in modo sostanziale il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) per quanto riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La notizia riguarda in particolare le aziende manifatturiere e industriali soggette ad AIA, i loro RSPP e i consulenti ambientali che seguono gli adempimenti di queste imprese.

Cosa cambia nell'AIA

L'articolo 1 del decreto aggiorna l'articolo 4 del D.Lgs. 152/06: l'Articolo 1 del D.Lgs. n. 197/2026 aggiorna l'articolo 4 del D.Lgs. 152/06, ampliando il raggio d'azione dell'AIA. L'autorizzazione non riguarda più solo la prevenzione delle emissioni in aria, acqua e suolo, ma si estende esplicitamente all'efficienza nell'uso delle risorse, alla promozione dell'economia circolare e alla decarbonizzazione. Sul piano pratico, il perimetro di applicazione dell'AIA si allarga: amplia il perimetro delle attività soggette ad AIA, includendo ad esempio, la produzione di batterie, l'estrazione di determinati minerali e ulteriori attività industriali.

L'obbligo del Sistema di Gestione Ambientale

La novità con maggiori ricadute operative è contenuta nell'articolo 13, che modifica l'articolo 29-sexies del D.Lgs. 152/06: l'Articolo 13 del nuovo decreto introduce l'obbligo per i gestori delle installazioni soggette ad AIA di predisporre e attuare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). Le scadenze sono differenziate per installazioni esistenti e nuove:

Caso Scadenza
Installazioni esistenti Adeguamento entro il 1° luglio 2030
Nuove installazioni Entro il termine fissato per la prima comunicazione di rispetto delle condizioni AIA
Verifica di conformità (audit) Almeno ogni tre anni, a opera di organismo accreditato

Chi ha già un sistema certificato UNI EN ISO 14001:2015 o registrato EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009) non deve ripartire da zero: il decreto riconosce questi sistemi come equivalenti ai fini dell'obbligo.

Il piano di trasformazione

Per i grandi impianti ad alta intensità energetica o impatto ambientale, il decreto introduce il Piano di trasformazione, un documento che deve pianificare l'evoluzione dell'installazione verso la neutralità climatica entro il 2050. Il gestore dovrà includere il piano nel proprio SGA entro il 30 giugno 2030, con verifica di conformità da parte di un ente terzo accreditato e pubblicazione degli esiti entro il 30 giugno 2031.

Tra le altre misure del decreto, la progressiva digitalizzazione delle procedure autorizzative dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2035. Le imprese soggette ad AIA dovranno verificare, caso per caso, quali disposizioni si applicano alla propria installazione e con quali tempistiche, anche in relazione alle conclusioni sulle BAT e agli eventuali procedimenti di riesame già in corso.

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