Cadute dai ponteggi: quando il parapetto di sommità non basta a proteggere
Due infortuni gravi su ponteggi edili riaccendono l'attenzione su limiti e progettazione dei parapetti di sommità secondo il D.Lgs. 81/2008.
- Il parapetto dell'ultimo impalcato protegge per libretto solo chi lavora su quello stesso piano, non chi opera in copertura
- Per usarlo come protezione anti-caduta dalla copertura serve un progetto specifico ex art. 133 D.Lgs. 81/2008, firmato da tecnico abilitato
- La norma UNI EN 13374 offre parametri di riferimento tecnico su geometria e resistenza, pur non essendo direttamente applicabile ai ponteggi
- L'art. 146 D.Lgs. 81/2008 indica come riferimento utile il limite di 50 cm tra impalcato e quota di gronda
Due casi di infortunio su ponteggi edili, ricostruiti dal sistema di sorveglianza INFOR.MO, riportano l'attenzione su un punto spesso sottovalutato nei cantieri: il parapetto dell'ultimo impalcato del ponteggio, detto anche parapetto di sommità, non è automaticamente un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dalla copertura. Per i datori di lavoro edili, i CSE e gli RSPP la distinzione ha conseguenze dirette sulla valutazione dei rischi e sulla documentazione di cantiere.
I due casi analizzati
Nel primo caso un lavoratore, mentre si trovava sull'ultimo impalcato di un ponteggio in una costruzione in fase di realizzazione, ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 4 metri riportando fratture multiple. Nel secondo, un lavoratore impegnato nella pittura di un cornicione è salito sull'ultimo impalcato per raggiungere il punto di lavoro e, accortosi di non avere più appoggio sotto i piedi, ha tentato di aggrapparsi al parapetto senza riuscire a reggere il peso del corpo; è caduto sull'impalcato sottostante, colpito anche da due pedane non adeguatamente ancorate che gli sono precipitate addosso.
Cosa dice la normativa
Un vademecum tecnico curato dal Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, richiamato anche da un documento INAIL del 2017, chiarisce che nella configurazione prevista dai libretti il parapetto di sommità ha la sola funzione di proteggere chi lavora sullo stesso impalcato. Quando dalla valutazione dei rischi emerge la necessità di utilizzare l'ultimo parapetto anche con questa funzione, la configurazione deve essere sottoposta a specifica progettazione ai sensi dell'articolo 133 del Dlgs 81/2008.
Il progetto deve verificare la geometria del sistema, la sua resistenza, la stabilità del ponteggio e la capacità degli ancoraggi di sostenere anche le sollecitazioni generate dall'eventuale arresto della caduta. Per individuare criteri prestazionali e geometrici possono costituire un utile riferimento tecnico anche le indicazioni contenute nella norma UNI EN 13374 sui sistemi temporanei di protezione dei bordi.
Un ulteriore riferimento richiamato riguarda la distanza tra impalcato e quota di gronda, per la quale l'art. 146 del D.Lgs. 81/2008 sulla difesa delle aperture viene indicato come parametro utile, con un limite massimo di 50 cm.
Indicazioni operative
Le imprese devono quindi evitare di considerare il parapetto di sommità come una protezione automaticamente adeguata in ogni situazione. Prima di avviare lavori in copertura è necessario verificare pendenza del tetto, altezza potenziale di caduta e configurazione del ponteggio, affidando a un tecnico abilitato la progettazione specifica quando il parapetto debba svolgere anche funzione anti-caduta per chi opera oltre l'ultimo piano di lavoro.
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