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NASpI anche per chi si dimette a causa di violenza di genere: le indicazioni INPS

INPS e Ministero del Lavoro chiariscono che le dimissioni per violenza di genere possono essere equiparate a giusta causa, con accesso alla NASpI.

NASpI anche per chi si dimette a causa di violenza di genere: le indicazioni INPS
Foto Marcuscalabresus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
In breve
  • Messaggio INPS 3 agosto 2026 n. 2540 e nota del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2026
  • Le dimissioni per violenza di genere o atti persecutori possono valere come giusta causa ex art. 2119 c.c.
  • Vale anche se la violenza proviene da soggetti estranei all'ambiente di lavoro
  • Serve una documentazione oggettiva e un collegamento con l'impossibilità di continuare il rapporto di lavoro

Il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno pubblicato indicazioni operative sull'accesso alla NASpI per le lavoratrici e i lavoratori che si dimettono a causa di violenza di genere. Le precisazioni arrivano con il messaggio INPS del 3 agosto 2026, n. 2540, e con una nota del Ministero del Lavoro del 5 agosto. Il tema riguarda direttamente gli uffici del personale e i consulenti del lavoro, chiamati a valutare le domande di indennità di disoccupazione in questi casi.

Cosa cambia

INPS e Ministero del Lavoro ricordano che l'interruzione del rapporto di lavoro per cause legate a violenza di genere subita da lavoratrici e lavoratori può costituire una circostanza di dimissioni per giusta causa. La condizione si applica quando ricorrono circostanze "fattuali chiare, oggettive e documentate" che dimostrino atti persecutori o violenze in grado di mettere in pericolo l'equilibrio psicofisico della persona o la sua sicurezza.

Un aspetto rilevante per le imprese è che il riconoscimento vale anche quando i comportamenti provengono da soggetti estranei all'ambiente di lavoro: non è quindi necessario che la violenza sia legata a un collega o al datore di lavoro per configurare la giusta causa.

Il quadro normativo richiamato

Le indicazioni si fondano sull'articolo 2119 del Codice Civile, che riconosce la giusta causa quando un fatto è talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Il riferimento si estende alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa per la protezione delle donne dalla violenza e all'articolo 3 del decreto legislativo 22/2015, che disciplina i presupposti per l'accesso alla NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto.

Il ministro del Lavoro, Elvira Calderona, ha commentato la misura definendola un gesto di civiltà e giustizia, sottolineando che l'indipendenza economica costituisce uno stimolo per sottrarsi ai contesti di rischio. Il ministro ha inoltre collegato l'intervento a quanto già previsto per l'Assegno di inclusione destinato alle vittime di violenza inserite in percorsi certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza.

Cosa devono sapere le aziende

Per gli uffici del personale è utile sapere che il riconoscimento della giusta causa non è automatico: occorre una documentazione oggettiva degli episodi subiti e un collegamento riconoscibile con l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa. La valutazione delle singole domande resta in capo alle sedi INPS competenti, alle quali le lavoratrici e i lavoratori interessati possono rivolgersi per presentare la richiesta di NASpI.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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